Come adeguarsi al GDPR: il nostro sito web conforme al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
Si avvicina l'entrata in vigore del General Data Protection Regulation , il fatidico GDPR. Le aziende ora stanno correndo..al solito. Ma quelle che sono in ritardo nell'adeguamento sono ancora tante.
Come adeguare i siti al GDPR
Lo sapevate che l'art. 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 che modifica il testo dell'art 2250 del codice civile , impone alle società di capitali di indicare tutte le informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, e nello spazio elettronico collegato alla rete telematica ad accesso pubblico (leggi sito web) sul quale si effettua attività di comunicazione aziendale e negli altri luoghi virtuali di comunicazione quali email e profili social?
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Denominazione sociale
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Indirizzo completo della sede legale (via, civico, cap, paese, provincia)
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Codice fiscale e partita IVA
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Registro imprese dove la società è iscritta e relativo numero Repertorio economico amministrativo (Rea)
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Importo del capitale sociale, con indicazione esatta della parte versata
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Eventuale stato di liquidazione in seguito a scioglimento
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Eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali)
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Va indicata inoltre la società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta
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Il codice fiscale e la partita IVA
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Il registro imprese dove la società è iscritta e il relativo numero di iscrizione
Per completezza vi ricordiamo che l’omessa indicazione di quanto sopra esposto viene sanzionata con multe che vanno da € 258,23 a € 2.065,83.
Ma davvero dobbiamo preoccuparci solo del GDPR?
L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
Qui ci siamo..la stragrande maggioranza dei siti che visitiamo ha già assolto a quest'obbligo.
Una nota sulla casella di posta Elettronica Certificata
Sempre nel 2009 l'art. 16 della Legge n. 2/2009 ha disposto per le imprese costituite in forma societaria ed i liberi professionisti l'obbligo di avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che va reso pubblico con una comunicazione al Registro delle Imprese.
In questo caso non va obbligatoriamente scritto nel sito internet anche se personalmente penso possa essere una buona abitudine.